Artikelen bij COM(2003)536 - Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE - Hoofdinhoud
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dossier | COM(2003)536 - Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti ... |
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document | COM(2003)536 ![]() ![]() |
datum | 10 september 2003 |
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52003PC0536
Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0536 def. - COD 2001/0291 */
PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
2001/0291 (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
1. Antecedenti
Iter procedurale
- Il 7 dicembre 2001 la Commissione presentò una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio perché fosse adottata con la procedura di codecisione come previsto dall'articolo 251 del trattato CE.
COM(2001) 729 def. (2001/0291 (COD)).
GU L 365 del 31 dicembre 1994, pag. 10.
- Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 29 maggio 2002.
- La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo ha adottato la propria relazione il 22 maggio 2002.
- La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori del Parlamento europeo ha votato la propria relazione il 12 luglio 2002.
- Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 3 settembre 2002.
- Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 6 marzo 2003.
- Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in seconda lettura il 2 luglio 2003.
Obiettivo della proposta della Commissione
La proposta della Commissione del 7 dicembre 2001, che ha come base giuridica l'articolo 95, paragrafo 1 del trattato CE, intende modificare la direttiva 94/62/CE. La revisione ha portata limitata e mira ad aumentare ulteriormente gli obiettivi di recupero e riciclaggio per il prossimo quinquennio, riducendo in tal modo l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio. Essa introduce inoltre obiettivi di riciclaggio specifici per una serie di materiali particolari di cui sono composti i rifiuti di imballaggio; tali obiettivi si basano su una complessa analisi costi-benefici. La modifica proposta introduce anche le definizioni di riciclaggio meccanico, chimico e di riciclaggio di materie prime e chiarisce la definizione di 'imballaggio' con un allegato - di carattere non vincolante - contenente istruzioni per l'interpretazione.
La proposta non prevede la revisione di altri aspetti della direttiva come la prevenzione, il riutilizzo o la responsabilità del produttore perché la Commissione ritiene che sia troppo presto per intraprendere una revisione di tale ampiezza.
2. Osservazioni della Commissione
2.1. Osservazioni generali
Nella seduta plenaria del 2 luglio 2003 il Parlamento europeo ha adottato 12 emendamenti.
La Commissione ne accoglie 5 in toto, 2 nel principio ispiratore e 3 in parte. Più precisamente, la Commissione accoglie in toto gli emendamenti 1, 3, 22, 23 e 31, in linea di principio gli emendamenti 28 e 30, e in parte gli emendamenti 15, 24 e 25. Non possono invece essere accolti i restanti due emendamenti (nn. 29 e 32).
La Commissione rileva che esiste attualmente un ampio accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. La posizione della Commissione mira ad agevolare una rapida soluzione delle questioni ancora in sospeso.
2.2. Osservazioni specifiche
2.2.1. Emendamenti accolti dalla Commissione
La Commissione accoglie i seguenti emendamenti, che riguardano alcuni considerando: l'emendamento 1 (messa a punto di procedimenti di riciclaggio ecologicamente corretti), l'emendamento 3 (fornitura di dati annuali sugli imballaggi) e l'emendamento 22 (necessità di evitare discriminazioni nei confronti di materiali sulla base del peso).
La Commissione accoglie l'emendamento 23, che aggiunge alcuni materiali di imballaggio inerti all'elenco degli articoli da imballaggio per cui le difficoltà di applicazione possono essere risolte grazie ad adeguamenti tecnici. La Commissione accoglie anche l'emendamento 31, che consente l'attuazione dell'articolo 7 tramite accordi volontari, fatte salve determinate condizioni.
2.2.2. Emendamenti accolti in parte
La Commissione accoglie il primo paragrafo dell'emendamento 15, che aggiunge alle questioni che verranno analizzate in una relazione della Commissione (la cui pubblicazione è prevista per il giugno 2005) un riferimento ad alcuni elementi del Sesto programma di azione per l'ambiente. Il secondo paragrafo di tale emendamento fa obbligo alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare l'avvio e la valutazione di progetti pilota per consentire alla relazione di basarsi su esperienze pratiche. Un tale obbligo rischia di portare a un'inutile duplicazione degli sforzi ed è subordinato alla disponibilità delle risorse. Inoltre, tenuto conto delle procedure e del tempo necessari per avviarlo, è estremamente improbabile che un progetto pilota possa essere completato in tempo per la preparazione della relazione del giugno 2005. Il paragrafo, quindi, non può essere accolto. La Commissione potrebbe tuttavia accogliere la seguente formulazione: 'Allo scopo di promuovere gli obiettivi della relazione, la Commissione e gli Stati membri, nella misura che giudicano opportuna, avviano e valutano studi e progetti pilota.'
La prima parte dell'emendamento 24 - che aggiunge nuovi elementi alle condizioni secondo cui un articolo, pur avendo la funzione di imballaggio, non è considerato come tale - può essere accolta nella sua ratio. La Commissione ritiene tuttavia che la seguente formulazione risulti più chiara: "Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme." Giova sottolineare che tale definizione comprende anche articoli dal ciclo di vita breve, come i budelli per salumi. Il fatto di restringere l'esenzione dal termine 'imballaggio' ai soli articoli durevoli potrebbe portare a un'interpretazione tale da far classificare i budelli per salumi e simili come imballaggi. La seconda parte dell'emendamento è respinta, in quanto lede il diritto d'iniziativa della Commissione e costituisce un duplicato dell'articolo 19, già rivisto.
Nell'emendamento 25, il primo paragrafo indica che tra le misure di prevenzione della formazione di rifiuti d'imballaggio possono rientrare, oltre a un elenco preesistente di opzioni, anche progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore. Il secondo paragrafo dichiara che le norme promosse dalla Commissione hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi. La Commissione accoglie i due paragrafi menzionati. Il terzo paragrafo stabilisce che entro il 30 giugno 2005 la Commissione debba presentare proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali. La parte in questione non può essere accolta perché lede il diritto d'iniziativa della Commissione. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 8, modificato dalla posizione comune, e l'emendamento 30 prevedono già una relazione sull'applicazione e il rispetto dei requisiti essenziali, accompagnata, se opportuno, da proposte.
2.2.3. Emendamenti accolti in linea di principio
La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 28 e può prorogare in una certa misura i termini per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo. Nell'emendamento 30, riguardante gli elementi da sottoporre a riesame con relazione della Commissione, la valutazione dei differenti metodi di riciclaggio andrebbe svolta nell'ambito della normativa orizzontale sui rifiuti, dato che riguarda anche altri flussi di rifiuti. Alla lettera g), la formulazione 'se del caso' va mantenuta, per sottolineare la necessità di ulteriore analisi.
2.2.4. Emendamenti non accolti dalla Commissione
L'emendamento 29 stabilisce che il termine per il raggiungimento dei nuovi obiettivi da parte degli Stati in via di adesione va determinato con una nuova proposta a norma dell'articolo 251 del trattato. La Commissione non può accogliere l'emendamento, perché lede il suo diritto d'iniziativa. Per quanto riguarda l'emendamento 32, la Commissione ritiene che l'aggiunta di 'tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile' e 'pellicole di supporto di etichette autoadesive' a un elenco di articoli da non considerare come imballaggio contraddica l'articolo 3 della direttiva, che definisce come imballaggio gli articoli adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Poiché sono impiegati a tale scopo, sia i tubi che le pellicole di supporto sono da considerarsi imballaggio secondo la definizione della direttiva e non possono costituire un esempio del contrario. La Commissione può in linea di principio accogliere l'aggiunta di 'custodie di CD e videocassette destinate ad un uso di breve durata' e di 'carta da imballaggio e da regalo venduta come prodotto autonomo', oltre alla nuova formulazione sui vasi da fiori. Tuttavia, la Commissione ritiene che, in caso di dubbi, vadano consultati esperti tecnici, nel quadro della procedura prevista dall'articolo 21 della direttiva.
2.3. Proposta modificata
A norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta in base a quanto precede.